Le nuove norme dovrebbero prevedere regole certe ed uniformi per la chiusura anticipata del procedimento, ed il ritorno del possesso dell’immobile nelle mani del debitore.
La legge 162/2014 ha posto un limite al ribasso del prezzo di vendita degli immobili pignorati introducendo all’art 164 bis delle disposizioni attuative del Codice Civile una previsione che recita che, quando dalla vendita dell’immobile non vi è un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie deve essere predisposta la chiusura anticipata del provvedimento. Il tutto per evitare speculazioni immobiliari che tendono a far andare le aste deserte in danno sia dei creditori sia dei debitori che non cancellano il proprio debito. Tale decisione al momento è demandata al Giudice della procedura il quale valutata la situazione caso per caso determina l’estinzione della procedura esecutiva. Quindi al momento non esiste una norma che unifichi i comportamenti con regole certe.
Il Problema riguarda soprattutto i debitori delle banche che hanno visto classificare nel tempo le proprie esposizioni come NPL (Non Performing Loans) i famosi crediti deteriorati che nel 90% dei casi sono garantiti dal debitore con fidejussioni personali, i quali una volta che i loro crediti vengono ceduti a Fondi speculativi internazionali, spesso di proprietà delle banche stesse, vengono vessati da questi al fine di ottenerne il pagamento. Questi ultimi, infatti, prima acquistano i crediti in sofferenza dalle banche o da intermediari finanziari a prezzi irrisori, subito iniziano le procedure esecutive e in caso di mancato rimborso mettono all’asta il patrimonio immobiliare degli italiani, consistente non solo negli stabilimenti, opifici delle PMI, terreni ed altro ma anche nelle abitazioni principale dei debitori.
Il danno sociale più grave è che il debitore disperato e con la paura di perdere tutto, spesso si rivolge agli usurai per pagare le banche pensando di potersi risollevare ma cade in un problema più grande, l’USURA Prima del Covid si stimavano circa in un Milione i soggetti titolari di crediti deteriorati.
Si è cercato di tutelare il debitore ceduto con il Disegno di Legge n. 788 recante “Disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno in bonis del debitore ceduto”. Il DDL terminato l’iter in Senato nel suo testo unificato prevede sostanzialmente tra le altre:
1. il diritto a poter proporre e concordare una transazione stragiudiziale prima della cessione con cancellazione dalla centrale rischi all’estinzione del debito;
2. qualora non si raggiunga in prima battuta l’accordo, la possibilità di riacquistare la posizione deteriorata al prezzo di cessione aumentato del 20% dal creditore cessionario entro 30gg dall’avvenuta comunicazione della cessione stessa.Sin qui il DDL parrebbe la panacea di tutti i mali per il debitore, ma dopo due anni di Pandemia chi è un NPL non può riacquistare la posizione deteriorata e salvare i propri beni o perché è cessata l’attività, o perché ha mancati redditi. Inoltre chi è già sottoposto a procedura esecutiva ed ha immobili già all’asta non può usufruire di tali agevolazioni.
Ma una strada per tornare in possesso dei propri beni ci sarebbe ma manca ad oggi la volontà politica. Le richieste degli imprenditori e dei cittadini però non possono rimanere inascoltate.
A tal riguardo queste le proposte di CICAS per il legislatore:
1. Subito una legge per chi ha un immobile già all’asta andata deserta più volte, che preveda, non a discrezione del Giudice della procedura com’è oggi, regole certe ed uniformi per la chiusura anticipata del provvedimento, ed il ritorno del possesso dell’immobile nelle mani del debitore.
2. Prevedere all’interno dello schema di testo unificato sui disegni di Legge n. 788,79,1287,2098 la possibilità di riacquisto degli NPL da parte dei debitori ceduti usufruendo di prestiti a 5-10 anni concessi dalle banche e garantiti dallo Stato attraverso il MCC, in alternativa prevedere un prestito a tasso agevolato usando in parte i fondi del PNRR che risultassero inutilizzati per progetti mancanti e non presentati dalle Regioni. Ovviamente il tutto escludendo nell’iter istruttorio il merito creditizio in quanto i debitori sono già segnalati in Centrale dei Rischi a sofferenze.
3. Poiché il prestito è garantito dallo Stato attraverso il MCC prevedere da un lato la possibilità da parte del debitore ceduto di riacquistare il proprio debito ottenendo una percentuale di sconto pari al 30-40% in base alla tipologia dell’immobile, con tetti di riduzione più alti per le prime case, e dall’altro benefici fiscali per le perdite subite dalle banche. Ricordiamo che i crediti deteriorati vengono ceduti alle società cessionarie ad un 10-20% del valore iscritto nei bilanci.
4. Cancellazione dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia sin dalla prima rata pagata e remissione in bonis del debitore ceduto.
Il problema è solo politico, quello fatto sinora è solo favorire l’alleggerimento dei bilanci delle banche dai crediti in sofferenza e favorire il mercato secondario in mano a Fondi Speculativi Internazionali che con gran cattiveria e velocità vessano i debitori.
Bisogna scegliere da che parte stare il problema è etico non finanziario e ciclicamente si ripropone.
La domanda è, alla luce di soluzioni che ragionevolmente si possono adottare, chi sceglie il Governo, se i Cittadini Italiani oppure ancora una volta le Banche e gli Speculatori Finanziari!
Anna Maria De Rose
Responsabile Nazionale Cicas Terzo Settore – Finanza Agevolata
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